Oggetto: recesso dal contratto di locazione ex art. 3, comma 6, L. 431/1998 per gravi motivi — contestuale proposta di risoluzione consensuale con rilascio al 30 ottobre 2026 — richiesta di restituzione del deposito cauzionale con interessi ex art. 11 L. 392/1978 — riserva di diritti.
Con riferimento al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data [data], registrato presso [ufficio, estremi], relativo all'immobile sito in [indirizzo], Zugliano (VI), che i sottoscritti conducono dal mese di ottobre 2020, da sei anni, con puntuale e integrale corresponsione di ogni canone e onere, si comunica quanto segue.
I fatti, tutti già segnalati e documentati.
Tali circostanze — tutte a Voi note per esserVi state rappresentate per iscritto negli anni, e sistematicamente rimaste senza rimedio — integrano la violazione degli obblighi che gli artt. 1575, nn. 2 e 3, e 1576 cod. civ. pongono a carico del locatore (mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento), oltre a rilevare quali vizi ex artt. 1578 e 1581 cod. civ. Il loro progressivo aggravamento, culminato nella stagione estiva in corso, rende oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto e costituisce grave motivo di recesso ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 431/1998.
Tanto premesso, i sottoscritti comunicano il recesso dal contratto per gravi motivi e propongono contestualmente la risoluzione consensuale anticipata del rapporto con rilascio dell'immobile al 30 ottobre 2026, invitandoVi a riscontrare per iscritto e a sottoscrivere il relativo accordo entro 15 giorni dal ricevimento della presente. La risoluzione consensuale — nell'interesse di entrambe le parti — eviterà ogni questione sui termini di preavviso e consentirà la ricollocazione dell'immobile senza contenzioso.
Sin d'ora dichiariamo la nostra piena disponibilità a un sopralluogo congiunto e alla redazione di un verbale di riconsegna in contraddittorio, con documentazione fotografica e lettura dei contatori, alla data di rilascio.
Condizioni della risoluzione consensuale proposta: (i) rilascio dell'immobile al 30 ottobre 2026, con verbale di riconsegna in contraddittorio; (ii) restituzione integrale del deposito cauzionale con gli interessi di legge, nei termini di cui appresso; (iii) nessuna penale né indennità di mancato preavviso; (iv) nessun addebito per ritinteggiatura — anche in considerazione del fatto che la tinteggiatura esistente, eseguita in modo approssimativo dal precedente conduttore, fu da noi accettata all'ingresso per pura cortesia, in un rapporto nato con tutt'altro stile e intento.
Deposito cauzionale. Alla riconsegna dovrà farsi luogo alla restituzione integrale del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali maturati anno per anno ex art. 11 L. 392/1978 (norma imperativa: Cass. 12117/2003), entro 15 giorni dal rilascio. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., il conduttore non risponde del deterioramento e del consumo derivanti dall'uso conforme della cosa né della vetustà (Cass. 8312/1997), e che eventuali trattenute potrebbero fondarsi soltanto su danni specifici, provati ed eccedenti la normale usura di sei anni di corretta conduzione.
Con riserva di ogni diritto, ragione e azione — ivi comprese la riduzione del canone per il periodo di ridotto godimento e il risarcimento dei danni — auspichiamo una definizione rapida e civile, coerente con la correttezza che ha sempre contraddistinto la nostra conduzione.
In attesa di Vostro riscontro scritto entro 15 giorni, si porgono distinti saluti.
Zugliano (VI), [data]
Allegati: elenco cronologico delle segnalazioni [date/estremi]; documentazione fotografica datata; [eventuale relazione tecnica].